PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione parlamentare per l'anziano).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per l'anziano, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e alla tutela dei soggetti in età avanzata.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei soggetti in età avanzata.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite.
      6. È istituita la «Giornata italiana per i diritti dell'anziano» da celebrare il 27 ottobre di ogni anno. Il Governo, di intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della Giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

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Art. 2.
(Osservatorio nazionale per l'anziano).

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale per l'anziano, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro stesso.
      2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti in età avanzata, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti agli anziani e di rafforzare la cooperazione scientifica per lo sviluppo di una migliore longevità nel mondo. Il piano individua altresì le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
      3. Il piano è trasmesso alla Commissione, che si esprime su di esso entro sessanta giorni.
      4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di trasmissione alla Commissione. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'Osservatorio predispone ogni due anni una relazione sulla condizione dell'anziano in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

Art. 3.
(Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per gli anziani).

      1. L'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di studio, documentazione e analisi delle problematiche connesse con la condizione di anziano, di seguito denominato «Centro». Per lo svolgimento delle

 

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funzioni del Centro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo degli anziani.
      2. Il Centro ha i seguenti compiti:

          a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali o regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica; pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

          b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate agli anziani a livello nazionale, regionale, locale;

          c) analizzare le condizioni degli anziani, sotto tutti i possibili aspetti e implicazioni;

          d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale di cui all'articolo 2, comma 5; evidenziare gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere degli anziani in Italia;

          e) formulare proposte, anche su richiesta di istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età avanzata nonché di interventi per l'assistenza alla famiglia qualora sussistano condizioni di indigenza o di disabilità;

          f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di anziani, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età avanzata;

          g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e

 

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pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo degli anziani.

      3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali.

Art. 4.
(Organizzazione).

      1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      2. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela degli anziani.
      3. Il Centro di cui all'articolo 3 della presente legge assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
      4. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di longevità tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali, di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'anziano in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

          a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria, psicologica, degli anziani;

          b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

 

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          c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in 5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 4, comma 4, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 2006-2008, una somma annua non superiore a 154.900 euro per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.